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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, concernente il controllo sulla combustione, con la seguente modificazione:

[8]«Art. 9. - Il collegio dei sindaci e' composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro per l'economia nazionale. Due membri effettivi e uno dei supplenti sono designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - Anno V

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Belluzzo - Volpi.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 11 luglio 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1132~art1 · fonte del testo