1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalle nuove Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. Esso entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purche' tutti gli strumenti di ratifica o di approvazione del presente accordo siano stati depositati entro tale data e purche' nello stesso giorno entrino in vigore i seguenti Accordi e Protocolli connessi:
- a)Accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunita' europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009,
- b)Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca;
- c)Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita' economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e
- d)Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli. 3. Se gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo non sono depositati da tutte le nuove Parti contraenti in tempo utile, il presente accordo entra in vigore per gli Stati che avranno espletato tale formalita' entro i termini previsti. In tal caso, il Consiglio SEE decide immediatamente degli adattamenti da apportare al presente accordo ed, eventualmente, all'accordo SEE.
Testo vigente dal 30 giugno 2005
