[1]Entrata in vigore e applicazione provvisoria

[2]1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle Parti in conformita' alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione. 3. In deroga al paragrafo 2, l'Unione e l'Ucraina convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 4 del presente articolo, conformemente alle rispettive legislazioni e alle loro procedure interne applicabili. 4. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto: - la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e - il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Ucraina, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile. 5. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo e' applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. 6. Durante il periodo transitorio, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo. 7. Ciascuna Parte puo' notificare per iscritto al depositario la volonta' di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto dalla data in cui il depositario ne riceve notifica.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art486 · fonte su Normattiva