riserva dell'applicazione degli accordi e delle intese vigenti o che possono essere conclusi tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitanti e degli Stati d'origine dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le autorita' dello Stato ospitante sono le uniche responsabili dell'adozione delle misure opportune affinche' siano messi a disposizione delle unita', delle formazioni e degli altri soggetti gli immobili e i terreni, nonche' relativi servizi e strutture di cui possono avere bisogno. Tali accordi e intese sono per quanto possibile conformi ai regolamenti relativi all'alloggio e all'accantonamento di unita', formazioni o altri soggetti analoghi dello Stato ospitante. In mancanza di un accordo specifico che preveda altrimenti, i diritti e gli obblighi derivanti dall'occupazione o dall'uso di immobili, terreni, servizi o strutture sono disciplinati dalle leggi dello Stato ospitante.

Testo vigente dal 13 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114~accordo-art11 · fonte su Normattiva