1. Le unita', formazioni o soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di esercitare funzioni di polizia, in virtu' di un accordo con lo Stato ospitante, in tutti i campi, stabilimenti, quartieri generali o altre installazioni occupati esclusivamente da essi. La polizia di tali unita', formazioni o soggetti puo' prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in dette installazioni. 2. Al di fuori di tali installazioni la polizia di cui al paragrafo 1 puo' essere impiegata solo previo accordo con le autorita' dello Stato ospitante e in collegamento con esse, e qualora tale impiego sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra i membri di dette unita', formazioni o soggetti.
Testo vigente dal 13 agosto 2009
