1. Le autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'origine sui militari nonche' sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze. 2. Le autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per quanto riguarda i reati commessi nel territorio dello Stato ospitante punibili in base alla legge di detto Stato. 3. Le autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari nonche' sul personale civile, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per i reati punibili in base alla legge dello Stato d'origine, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato ospitante. 4. Le autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per i reati punibili in base alla legge dello Stato ospitante, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato d'origine. 5. Ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono considerati reati contro la sicurezza di uno Stato:
- a)il tradimento,
- b)il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti ufficiali di detto Stato o a segreti relativi alla difesa nazionale dello stesso. 6. Nei casi di concorso di giurisdizione, si applicano le seguenti norme:
- a)le autorita' competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione sui militari nonche' sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per quanto si riferisce:
- i)ai reati rivolti unicamente contro la proprieta' o la sicurezza di detto Stato o ai reati rivolti unicamente contro la persona o la proprieta' di un militare o di un membro del personale civile di detto Stato o di persona a carico;
- ii)ai reati derivanti da qualsiasi atto o omissione compiuti in servizio;
- b)nel caso di qualsiasi altro reato le autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione;
- c)qualora lo Stato che ha diritto di priorita' decida di non esercitare la giurisdizione, lo notifica appena possibile alle autorita' dell'altro Stato. Le autorita' dello Stato che ha il diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione esaminano favorevolmente le richieste di rinuncia a tale diritto, presentate dalle autorita' dell'altro Stato, nei casi in cui queste ultime annettano particolare importanza a tale rinuncia. 7. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorita' dello Stato d'origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o sulle persone che vi risiedono abitualmente, a meno che esse siano membri delle forze armate dello Stato d'origine.
Testo vigente dal 13 agosto 2009
