Le Autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato d'origine, per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
Testo vigente dal 4 maggio 2016
