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[1]Accordo concernente le relazioni postali fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria.

[2]In virtu' degli articoli 22 e 23 della Convenzione principale di Madrid, i sottoscritti, rappresentanti delle Amministrazioni pestali contraenti dei Paesi sopraindicati, hanno, di comune accordo, per facilitare le loro relazioni postali e con riserva dell'approvazione da parte delle autorita' competenti dei loro Stati, concordato le seguenti disposizioni:

[3]Art. 1

[4]Le Amministrazioni contraenti ristabiliranno il regolare scambio della posta-lettere, delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni, delle riscossioni e dei pacchi originari o a destinazione dei Paesi contraenti e dei loro invii provenienti e a destinazione di altri Paesi, in rapporto ai quali le Amministrazioni contraenti possano reciprocamente servirsi da intermediari.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art1 · fonte del testo