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[1]Il massimo importo dei vaglia postali scambiati fra i Paesi interessati non puo' superare il massimo fissato nel servizio interno di ogni Stato.

[2]Se vi sara' una differenza fra i due massimi degli Stati interessati, sara' la somma inferiore quella da considerarsi come massimo.

[3]Qualsiasi modificazione del massimo deve essere notificata in tempo utile.

[4]I vaglia telegrafici per ora non sono ammessi.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art12 · fonte del testo