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[1]1. Nelle relazioni reciproche sono ammessi pacchi senza o con valore dichiarato fino al peso di 20 chilogrammi, pacchi ingombranti e pacchi da recapitarsi per espresso.

[2]2. La dichiarazione di valore e' illimitata.

[3]3. I pacchi possono essere rispettivamente del peso di 5, 10, 15 e 20 chilogrammi.

[4]4. Ogni pacco deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione.

[5]5. Le dichiarazioni in dogana debbono essere redatte in lingua francese.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art16 · fonte del testo