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[1]La rispedizione dei pacchi nel Paese di destinazione e' soggetta alla tassa di rispedizione stabilita dai regolamenti interni.

[2]Detta tassa come pure quelle di cui al precedente art. 19, non sono annullate in caso di rispedizione o di rinvio in un altro Paese.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art20 · fonte del testo