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[1]L'invio dei pacchi si effettuera' allo scoperto fra gli uffici di cambio designati dalle Amministrazioni interessate; i pacchi di piccole dimensioni potranno pero' essere inclusi in un sacco.

[2]Le Amministrazioni si comunicheranno, il piu' presto possibile, dopo aver provveduto al necessario adattamento dei locali, i luoghi ove potranno avvenire le consegne reciproche dei pacchi.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art21 · fonte del testo