Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]1. Gli invii della posta-lettere, le lettere o le scatolette con valore dichiarato, come pure i pacchi scambiati fra i rispettivi Paesi possono essere gravati di assegno.

[2]2. Il massimo importo dell'assegno e' quello fissato per i vaglia postali.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art22 · fonte del testo