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[1]1. Gli invii della posta-lettere, le lettere o le scatolette con valore dichiarato, come pure i pacchi scambiati fra i rispettivi Paesi possono essere gravati di assegno.
[2]2. Il massimo importo dell'assegno e' quello fissato per i vaglia postali.
Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025
