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[1]1. Gli uffici di scambio, autorizzati alla consegna reciproca dei dispacci chiusi e degli invii allo scoperto sono designati, di comune accordo, dalle Amministrazioni contraenti, le quali s'intenderanno anche fra loro per regolare qualsiasi altro particolare nel loro servizio di scambio.

[2]2. Se l'una delle Parti contraenti esercita, d'accordo con un'altra, il trasporto della posta per ferrovia o su di una pubblica strada, al di la' della frontiera del suo territorio, l'altra Parte deve partecipare alle spese di trasporto.

[3]3. Per facilitare il detto scambio fra paesi limitrofi, le Amministrazioni postali contraenti stabiliranno di comune accordo sui treni che percorrono le linee esistenti, fra uno Stato e l'altro, dei servizi ambulanti con personale proprio, che potra' raggiungere, al di la' della frontiera, la stazione piu' vicina sita nel territorio dell'altro Stato, presso la quale si trovi un ufficio postale adatto alla consegna ed al ricevimento dei dispacci (corrispondenze e pacchi postali). Ciascuna Amministrazione avra' cura di far valere sul suo territorio le legittimazioni di servizio del personale ambulante dell'altra Amministrazione, come documenti di viaggio e di identita' effettivi nella circoscrizione del luogo di frontiera.

[4]4. salvo accordo contrario, l'istituzione e la soppressione dei dispacci e' riservata alle Amministrazioni centrali.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art3 · fonte del testo