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[1]1. Qualsiasi riduzione di tasse e di diritti, stipulata nel presente Accordo, e' concessa a titolo di reciprocita'.

[2]2. Tutte le tasse stabilite dal presente Accordo in franchi si intendono in franco-oro e sono riscosse dalle rispettive Amministrazioni, secondo l'equivalente che esse hanno notificato per i loro differenti servizi, a mezzo dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

[3]3. Le Amministrazioni si comunicheranno direttamente ogni cambiamento che avvenisse nell'equivalente adottato per i servizi della posta-lettere, dei pacchi e dei valori.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art4 · fonte del testo