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La franchigia postale e' accordata, oltre che agli invii di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 3 della Convenzione principale, alle corrispondenze ufficiali di qualsiasi specie relative al servizio telegrafico e telefonico di Stato, scambiate fra le Amministrazioni delle poste e dei telegrafi e i loro servizi dipendenti.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art6 · fonte del testo