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Le tasse per la francatura delle lettere per il primo porto di 20 grammi e delle cartoline postali scambiate fra i Paesi contraenti sono fissate al 75 per cento delle rispettive tasse internazionali, con facolta' di arrotondarle nella valuta di ogni Paese all'80 per cento al massimo ed al 70 per cento al minimo.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art7 · fonte del testo