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[1]1. Gli invii di campioni possono contenere degli oggetti aventi un modico valore commerciale.

[2]2. Gli invii della posta-lettere, contenenti degli oggetti passibili di diritti doganali nel Paese di destinazione, sono ammessi nei rapporti fra i Paesi contraenti.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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