- Disposizioni demaniali e fondiarie

  • a)L'appartenenza allo Stato di tutte le opere, anche se sono transfrontaliere, e' determinata dal confine dello Stato.
  • b)Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti sulla base della legislazione dello Stato sul cui territorio la scoperta e' stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore.
  • c)Fino alla designazione dell'organismo incaricato della realizzazione della Galleria di base, e salvo disposizioni contrarie di modifica del presente Accordo, le opere realizzate restano di proprieta' comune e indivisibile del Promotore designato all'art. 6, egli e' responsabile del loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;115~accordo-art7 · fonte su Normattiva