- Il Promotore

  • a)Il GEIE BBT o la costituenda societa', ai sensi della lett. b denominato Promotore, provvede all'attuazione delle attivita' di cui all'art. 4 dei presente Accordo.
  • b)Ai fini del compimento delle' attivita' predette, il GEIE BBT e' trasformato, con le modalita' previste dalla legislazione europea e nazionale e prima possibile, in Societa' per Azioni Europea. Lo Statuto della Societa' e le eventuali modifiche vengono presentati alla Commissione di cui all'art. 5. La Societa' per Azioni Europea (SE) avra' sede: - durante la fase di progettazione, ai sensi dell'art. 4, ad Innsbruck con sede secondaria a Bolzano; - durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio della Galleria, a Bolzano con sede secondaria ad Innsbruck. Dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), la Societa' Europea o un'altra societa' che avra' la gestione della Galleria avra' la propria sede ad Innsbruck.
  • c)Il Promotore presenta alla CIG proposte inerenti le caratteristiche delle opere definitive, la foro consistenza finanziaria e la fattibilita' economica, le modalita' di finanziamento, nonche' la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;115~accordo-art6 · fonte su Normattiva