Art. 9 (Allegato A)
[1]Gli Esperti
[2]1. Gli Esperti godono dell'inviolabilita' di tutti i loro documenti ufficiali nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni per conto dello SKAO, incluso durante i viaggi effettuati nello svolgimento delle loro funzioni. 2. Gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione degli Esperti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale.
Testo vigente dal 11 settembre 2020
