[1]Cooperazione con le autorita' degli Stati Membri

[2]1. Fatti salvi i loro privilegi e immunita', e' dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' di cui agli articoli 7, 8 e 9 rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato Membro nel cui territorio operano nella loro veste ufficiale. 2. La SKAO collabora in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati Membri per facilitare l'applicazione delle loro leggi e per prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso in relazione ai privilegi e alle immunita' di cui al presente Protocollo.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

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