[1]Revisioni e modifiche di un piano di finanziamento

[2]1. Il Consiglio, se necessario, puo' procedere a revisioni dei piani di finanziamento ai fini dell'emendamento, conformemente alle regole finanziarie. 2. Il Consiglio, all'unanimita', puo' modificare un piano di finanziamento in qualsiasi momento, ma prima della data di scadenza del relativo piano di finanziamento. 3. Il Consiglio, all'unanimita', puo' aggiungere nuovi Membri e Membri Associati a un programma di finanziamento, secondo i termini prescritti. 4. Nessuna revisione o modifica di un piano di finanziamento puo' comportare una modifica dei contributi finanziari che devono essere apportati da qualsiasi Membro o Membro Associato, se non concordato diversamente da tale Membro o Membro Associato.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~allegato-b-art4 · fonte su Normattiva