(1) Ogni Parte potra' richiedere, per iscritto e con preavviso, di effettuare una revisione della presente Convenzione nonche' di emendarlo in qualsiasi momento. Tutte le Parti, mediante il SC, si consulteranno sull'emendamento proposto, che sara' adottato solo in caso di consenso all'unanimita'. (2) Ogni emendamento sara' soggetto a ratifica o accettazione delle Parti. Salvo diversa pattuizione tra le Parti, ogni emendamento acquisira' efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi da quando il depositario avra' ricevuto notifica di ratifica o accettazione da tutte le Parti. Il depositario comunichera' a tutte le Parti la data di acquisizione di efficacia dell'emendamento. (3) La presente Convenzione non sara' soggetta a riserve. (4) La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica o accettazione delle Parti. La presente Convenzione acquisira' efficacia il giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o accettazione delle Parti.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art62 · fonte su Normattiva