[1]Paesi ospiti

[2]1. I beni e le infrastrutture messe a disposizione da un paese ospitante in conformita' ad un accordo di sede concluso tra un paese ospitante e lo SKAO e incorporate in SKA-1 o fasi successive del progetto SKA, sono valutate secondo una metodologia concordata tra il paese ospitante e lo SKAO e approvata dal Consiglio. 2. Il valore delle infrastrutture e dei beni messi a disposizione e integrati a norma del paragrafo 1 del presente articolo viene accreditato dal Consiglio quale contributo finanziario al bilancio di costruzione di una fase successiva a SKA-1, salvo diversamente concordato con tale Paese.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~allegato-b-art7 · fonte su Normattiva