Art. 7 (Allegato B)
[1]Paesi ospiti
[2]1. I beni e le infrastrutture messe a disposizione da un paese ospitante in conformita' ad un accordo di sede concluso tra un paese ospitante e lo SKAO e incorporate in SKA-1 o fasi successive del progetto SKA, sono valutate secondo una metodologia concordata tra il paese ospitante e lo SKAO e approvata dal Consiglio. 2. Il valore delle infrastrutture e dei beni messi a disposizione e integrati a norma del paragrafo 1 del presente articolo viene accreditato dal Consiglio quale contributo finanziario al bilancio di costruzione di una fase successiva a SKA-1, salvo diversamente concordato con tale Paese.
Testo vigente dal 11 settembre 2020
