[1]Operazioni e accesso

[2]1. Lo SKAO dovra' condurre le sue attivita' in modo conforme al Regolamento sulle operazioni, approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica del Consiglio avente ad oggetto il Regolamento sulle operazioni richiede una maggioranza dei due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni, identificate dal Regolamento, che richiedono l'unanimita' per la loro modifica. 2. L'accesso al tempo osservativo dei telescopi SKA e delle altre risorse SKA dovra' essere conforme al Regolamento di accesso, approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio del Regolamento di accesso richiede una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimita' per la loro modifica. 3. SKAO operera' in base al principio secondo cui l'accesso dei Membri e dei Membri Associati e' proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo decisione deliberata all'unanimita' dal Consiglio.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~convenzione-art13 · fonte su Normattiva