[1]Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione e entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma a Roma il 12 marzo 2019 e successivamente depositata dal 13 marzo 2019 per tutti gli Stati elencati qui di seguito: Australia Repubblica Popolare Cinese Repubblica dell'India Repubblica Italiana Regno dei Paesi Bassi Nuova Zelanda Repubblica del Portogallo Regno di Svezia Repubblica Sudafricana Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati elencati al paragrafo 1 in conformita' con le normative nazionali. Essa entrera' in vigore trenta giorni dopo la data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione siano stati depositati dall'Australia, dalla Repubblica Sudafricana, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e da altri due firmatari. 3. La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati non elencati all'articolo 19, paragrafo 1, e alle organizzazioni internazionali, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2. 4. Per ogni Stato o organizzazione internazionale che deposita la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~convenzione-art19 · fonte su Normattiva