[1]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente puo' notificarne la cessazione per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il, o prima del, trenta giugno di ogni anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, il presente Accordo cessera' di avere effetto:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui e' notificata la denuncia;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui e' notificata la denuncia. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 23 marzo 2019, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarra' il testo inglese.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 3 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;182~accordo-art30 · fonte su Normattiva