Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1926 al 9 maggio 2025. 127 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Inoltre, nei primi 10 anni della durata del prestito sara' creato un fondo di riserva al quale saranno devolute annualmente, dalle entrate del monopolio e dell'amministrazione fiscale dei tabacchi, delle quote pari: al4% dell'importo originario del prestito durante i primi cinque anni e al 3% dell'importo stesso durante i successivi cinque anni. Tali quote saranno versate al Governo italiano in Roma in semestralita' uguali anticipate, e la prima semestralita' sara' quindi trattenuta sul ricavo stesso della emissione. Questo fondo di riserva sara' investito in buoni del Tesoro italiano od in titoli di Stato italiani, rimborsabili entro il 1944 e tenuti in deposito da una banca italiana gradita al Regio Governo d'Italia.
tolto: Gl'interessi maturantisi resteranno incorporati al fondo, e saranno investiti nella stessa guisa delle quote semestrali.aggiunto: Allegato 2-art.4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1151~art4 · fonte del testo