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Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunita' economica europea e convertito in legge con la seguente modificazione: All'articolo 1, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido e' dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse. Detto importo e' virtualmente riscosso mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione di amido con impiego di granturco, dovuto a norma delle vigenti disposizioni comunitarie".

Testo in vigore dal 13 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-12-09;1156~art1 · fonte del testo