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Per le importazioni definitive, effettuate a decorrere dal 1 luglio 1967 sulla base di dichiarazione doganale presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito in legge con la presente legge, qualora non sia stata fatta esplicitamente nella dichiarazione doganale, puo' essere fatta con separata istanza, da presentare alla competente dogana a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-09;1156~art2 · fonte del testo