qualsiasi momento, una delle due Parti potra' suggerire all'altra eventuali emendamenti da apporre al presente Accordo. Le consultazioni dirette tra le Parti in merito agli emendamenti avranno inizio entro sessanta (60) giorni dalla data di trasmissione della notifica scritta inviata da una delle due Parti all'altra. L'accordo sara' emendato sulla base del reciproco consenso delle Parti seguendo la medesima procedura prevista per l'entrata in vigore all'articolo 11.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;116~accordo-art10 · fonte su Normattiva