[1]Parti si notificheranno attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo. Il presente Accordo avra' durata illimitata, ma potra' essere denunciato da ciascuna parte dopo tre mesi dalla notifica all'altra Parte, per via diplomatica, dell'intenzione di rescindere l'Accordo. La conclusione non avra' effetti sulle attivita' che sono in corso di realizzazione al momento della conclusione stessa, e tali attivita' proseguiranno sino al loro completamento, a meno che diversamente concordato fra le Parti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 29 settembre 2004, corrispondente a1 14 tishari del 5764, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese ed ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarra' il testo in lingua inglese.
[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLO REPUBBLICA ITALIANA STATO DI ISRAELE
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 24 marzo 2006
