[1]con i servizi di individuazione e repressione della criminalita'
[2]1. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di incoraggiare le persone che partecipano o hanno partecipato alla commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione a fornire alle autorita' competenti informazioni utili ai fini dell'indagine e della ricerca di prove, nonche' un aiuto fattuale e concreto che potrebbe contribuire a privare gli autori del reato dei proventi del crimine e a recuperare tali proventi. 2. Ciascuno Stato Parte esamina la possibilita' di prevedere, nei casi appropriati, un alleggerimento della pena di cui e' passibile un imputato che cooperi in modo sostanziale all'indagine o ai procedimenti relativi ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, esamina la possibilita' di prevedere la concessione dell'immunita' giudiziaria ad una persona che cooperi in modo sostanziale all'indagine od ai procedimenti relativi ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 4. La protezione di tali persone e' assicurata, mutatis mutandis, come previsto dall'articolo 32 della presente Convenzione. 5. Quando una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo situata in uno Stato Parte puo' fornire una cooperazione sostanziale alle autorita' competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono esaminare la possibilita' di concludere accordi od intese, conformemente al loro diritto interno, concernenti la concessione eventuale del trattamento descritto ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte dell'altro Stato Parte.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
