[1]' specializzate

[2]Ciascuno Stato Parte assicura l'esistenza, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, di uno o piu' organi o persone specializzate nella lotta alla corruzione mediante attivita' di individuazione e repressione. Tale o tali organismi o persone si vedono garantire l'indipendenza necessaria, conformemente ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato Parte, per potere esercitare le proprie funzioni efficacemente ed al riparo da ogni indebita influenza. Tali persone o il personale di detto o di detti organi dovrebbero avere la formazione e le risorse necessarie per esercitare le loro mansioni.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art36 · fonte su Normattiva