[1]tra autorita' nazionali e settori privato
[2]1. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare, conformemente al proprio diritto interno, la cooperazione tra le autorita' nazionali incaricate delle indagini e dei procedimenti e le entita' del settore privato, in particolare gli istituti finanziari, su questioni concernenti la commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte esamina la possibilita' di incoraggiare i propri cittadini e le altre persone residenti abitualmente sul suo territorio a segnalare alla autorita' nazionali incaricate delle indagini e dei procedimenti la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
