[1]internazionale

[2]1. Gli Stati Parte collaborano in materia penale conformemente agli articoli dal 44 al 50 della presente Convenzione. Se del caso e se compatibile con il loro ordinamento giuridico interno, gli Stati Parte prendono in considerazione l'assistenza reciproca in indagini ed in procedimenti in materia civile ed amministrativa riguardanti la corruzione. 2. In materia di cooperazione internazionale, quando la doppia incriminazione e' considerata condizione, essa si ritiene soddisfatta se il comportamento che sta alla base del reato per il quale si chiede assistenza e' un illecito penale ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati Parte a prescindere dal fatto che le leggi dello Stato Parte richiesto collocano il reato entro la medesima categoria di reato o lo denominano con la stessa terminologia dello Stato Parte richiedente.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art43 · fonte su Normattiva