[1]per il recupero diretto di beni

[2]Ciascuno Stato Parte, in conformita' con il proprio diritto interno:

  • a)adottera' le misure necessarie per consentire ad un altro Stato Parte di avviare un'azione civile dinanzi ai propri tribunali, volta a stabilire la titolarita' o la proprieta' di beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione;
  • b)adottera' le misure necessarie per consentire ai propri tribunali di ordinare agli autori di reati previsti dalla presente Convenzione di pagare un indennizzo o corrispondere un risarcimento danni ad un altro Stato Parte che abbia subito un pregiudizio da tali reati; e
  • c)adottera' le misure necessarie per consentire ai propri tribunali o alle autorita' competenti, qualora essi debbano adottare decisioni in merito alla confisca, di riconoscere il legittimo diritto di proprieta' di un altro Stato Parte sui beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art53 · fonte su Normattiva