[1]di recupero di beni mediante la cooperazione internazionale ai fini della confisca
[2]1. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare reciproca assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 della presente Convenzione, concernente i beni acquisiti mediante commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione, ovvero utilizzati per la commissione di tale reato, in conformita' con il proprio diritto interno:
- a)adottera' le misure necessarie per consentire alle proprie autorita' competenti di dare efficacia ad un'ordinanza di confisca emessa da un tribunale di un altro Stato Parte;
- b)adottera' le misure necessarie per consentire alle proprie autorita' competenti, nei casi in cui esse abbiano giurisdizione, di ordinare la confisca di tali beni di origine estera nell'ambito di una decisione relativa ad un reato di riciclaggio di denaro o qualsiasi altro reato soggetto alla propria giurisdizione, ovvero mediante altri procedimenti autorizzati in conformita' con il proprio diritto interno; e
- c)considerera' la possibilita' di adottare le misure necessarie per consentire la confisca di tale bene in assenza di condanna penale nei casi in cui l'autore del reato non possa essere penalmente perseguito per morte, fuga o assenza ovvero in altri casi opportuni. 2. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare la reciproca assistenza giudiziaria a seguito di richiesta formulata ai sensi del punto 2 dell'articolo 55 della presente Convenzione, in conformita' con il proprio diritto interno:
- a)adottera' le misure necessarie per consentire alle proprie autorita' competenti di congelare o sequestrare i beni, in esecuzione di un'ordinanza di congelamento o sequestro emessa da un tribunale o autorita' competente di uno Stato Parte richiedente, che possa costituire per lo Stato richiesto una ragionevole base per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano eventualmente essere oggetto di un'ordinanza di confisca ai fini del punto 1 (a) del presente articolo;
- b)adottera' le misure necessarie per consentire alle proprie autorita' competenti di congelare o sequestrare beni, in esecuzione di una richiesta che possa costituire per lo Stato richiesto una base ragionevole per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano eventualmente essere oggetto di un'ordinanza di confisca ai fini del punto 1 (a) del presente articolo; e
- c)considerera' la possibilita' di adottare ulteriori misure per consentire alle proprie autorita' competenti di preservare i beni ai fini della confisca, ad esempio sulla base di un mandato di arresto all'estero o di un'imputazione penale conseguente all'acquisizione di tale bene.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
