[1]speciale

[2]Fatto salvo il proprio diritto interno, ciascuno Stato Parte si adoperera' per adottare le misure che gli permettano di trasmettere ad un altro Stato Parte, che non abbia precedentemente presentato richiesta, senza pregiudizio per le proprie indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, le informazioni relative ai proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione, qualora esso ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato Parte destinatario ad avviare o dare luogo a indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari ovvero indurre detto Stato Parte a formulare una richiesta in conformita' con il presente titolo della Convenzione.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art56 · fonte su Normattiva