[1]Art. XXVIII ((Comunicazione spontanea di informazioni
[2]1. Fatto salvo il diritto nazionale e nei limiti delle loro competenze, le autorita' giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere ad un'autorita' giudiziaria dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando:
- a)ritengono che la comunicazione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorita' destinataria a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti, oppure,
- b)queste informazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorita' in virtu' della Convenzione o del presente Accordo. 2. La comunicazione di queste informazioni non deve pregiudicare le proprie indagini o procedimenti penali.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
