[1]in vigore
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Ai fini del presente punto, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non saranno valutati aggiuntivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta, approva o accede alla presente Convenzione successivamente al deposito del trentesimo strumento relativo, la presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o organizzazione del relativo strumento o alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente al punto 1 del presente articolo, se questa e' posteriore.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
