[1]Entrata in vigore

[2]1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

[3]2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

[4]3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono conteggiati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Testo vigente dal 18 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;93~convenzione-art26 · fonte su Normattiva