[1]di sostegno al mercato secondario

[2]1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.

[3]2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilita' finanziaria.

[4]3. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

[5]4. Le modalita' e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

[6]5. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalita' di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato secondario.

[7]6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, decide l'avvio di operazioni sul mercato secondario di comune accordo.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art18 · fonte su Normattiva