[1]1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES puo' fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilita', sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilita' predefinite.

[2]2. Fatto salvo l'articolo 19, il sostegno alla stabilita' del MES puo' essere concesso per mezzo degli strumenti di cui agli articoli da 14 a 18.

[3]3. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno clausole d'azione collettiva in un modo che garantisca che il loro impatto giuridico sia identico.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art12 · fonte su Normattiva