[1]di fissazione dei tassi di interesse

[2]1. Nel concedere un sostegno alla stabilita', il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.

[3]2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.

[4]3. La politica di fissazione dei tassi di interesse puo' essere rivista dal consiglio dei governatori.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art20 · fonte su Normattiva