[1]finanziaria precauzionale del MES
[2]1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere l'assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni rafforzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.
[3]2. Le condizioni associate all'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
[4]3. Le modalita' e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere firmato dal direttore generale.
[5]4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalita' di applicazione dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES.
[6]5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo in merito al mantenimento della linea di credito.
[7]6. Dopo che un membro del MES abbia gia' ottenuto fondi una prima volta (per mezzo di un prestito o di un acquisto sul mercato primario), il consiglio di amministrazione decide di comune accordo su proposta del direttore generale e sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione europea, di concerto con la BCE, se la linea di credito e' ancora adeguata o se sia necessaria un'altra forma di assistenza finanziaria.
Testo vigente dal 28 luglio 2012
