[1]dei revisori

[2]1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a rotazione, nonche' un membro della Corte dei conti europea.

[3]2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non chiedono ne' accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o privati.

[4]3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e verifica la regolarita' dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i documenti del MES necessari per l'espletamento delle sue funzioni.

[5]4. Il collegio dei revisori puo' in ogni momento informare il consiglio d'amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.

[6]5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti europea.

[7]6. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art30 · fonte su Normattiva