[1]con i finanziamenti del FESF

[2]Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacita' di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell'adeguata capacita' dell'ammontare massimo di cui all'articolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacita' d'impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art39 · fonte su Normattiva