[1]Ambiente
[2]1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni, di informazioni delle migliori pratiche, sulle politiche e normative ambientali e rafforzano la cooperazione in settori quali:
- a)l'uso efficiente delle risorse;
- b)la biodiversita';
- c)il consumo e la produzione sostenibili;
- d)le tecnologie, i beni e i servizi che promuovono la tutela dell'ambiente;
- e)la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso, ove opportuno, il disboscamento illegale;
- f)gli altri settori concordati durante il dialogo politico pertinente. 2. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nell'ambito degli accordi e degli strumenti internazionali pertinenti eventualmente applicabili alle parti e nei consessi internazionali.
Testo vigente dal 11 agosto 2022
